Art. 4.

      1. All'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi»;

          b) al comma 8, le parole: «al primo turno» sono soppresse.